L’Emission Trading Scheme (ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei settori industriali più impattanti dal punto di vista dell’inquinamento ambientale (cementifici, cartiere, aziende petrolchimiche, raffinerie, impianti di aviazione civile, termovalorizzatori ecc…). Proprio il 2021 segna la quarta fase dell’EU ETS (2021-2030) recando una serie di modifiche alla Direttiva 2003/87/CE per gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei. Ma facciamo un passo indietro.
ll sistema ETS deve la sua origine al Protocollo di Kyoto e viene concepito come strumento per la riduzione delle emissioni di gas serra allo scopo di contenere il cambiamento climatico. Viene attuato a livello comunitario nel 2005 con l’emanazione della Direttiva 2003/87/CE recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs 4 aprile 2006, n. 216. Viene così istituito in Italia presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE, denominato semplicemente “Comitato”, che svolge la funzione di autorità nazionale competente.
Nel 2016 sono proseguiti i negoziati per la riforma della direttiva ETS in Parlamento e Consiglio dell’Unione europea. Il 15 febbraio 2017, il Parlamento si è espresso in plenaria, in prima lettura, mentre i lavori in Consiglio sono confluiti nel general approach del 28 febbraio 2017. La Direttiva 2018/410/UE, entrata in vigore l’8 aprile 2018, si propone di regolare il funzionamento dell’EU-ETS nel periodo 2021-2030 (c.d. fase 4 dell’EU ETS). Tale direttiva viene attuata in Italia con il D.Lgs 9 giugno 2020, n. 47 composto da 46 articoli e 4 allegati, strumento legislativo oggi in vigore.
Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai settori maggiormente energivori, il Legislatore europeo ha individuato una serie di impianti industriali, – quali ad esempio: cementifici, cartiere, aziende petrolchimiche, raffinerie, impianti di aviazione civile, termovalorizzatori ecc. – obbligati a rendicontare annualmente le loro emissioni di anidride carbonica e altri gas equivalenti.
Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. Il tetto si riduce nel tempo (secondo un fattore lineare) in modo che le emissioni totali diminuiscano. Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. La limitazione del numero totale garantisce che le quote disponibili abbiano un valore. Lo scambio crea flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti. Un solido prezzo della CO2 favorisce, inoltre, gli investimenti in tecnologie pulite e a basso rilascio di CO2. Il Sistema prevede che gli impianti con elevate emissioni non possano funzionare senza un’autorizzazione ad emettere gas serra.
L’ETS è quindi un sistema di tipo “Cap and Trade” scelto dall’Unione Europea come il metodo migliore per ottenere i seguenti benefici:
Il GSE assolve alla funzione di Responsabile del Collocamento per l’Italia ai sensi degli articoli 6 e 24 del Decreto Legislativo 47/2020. Una Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplinale attività che il GSE svolge nell’adempiere a tale ruolo. Tra queste, la gestione e il trasferimento dei proventi delle aste alla Tesoreria dello Stato, l’analisi della regolazione europea (e internazionale) del
mercato del carbonio, del contesto economico, delle relazioni con i meccanismi nazionali di incentivo a rinnovabili ed efficienza oltre ad attività di divulgazione al fine di garantire la trasparenza delle attività di collocamento.
La Convenzione è stata rinnovata il 20 dicembre 2019 per il periodo 2019-2021.
In coerenza con quanto previsto dalla Convenzione MEF – GSE, il GSE svolge attività di divulgazione di informazioni relative al sistema delle aste di quote europee di emissione a fini istituzionali e pubblici.
Nel corso del 2020 le aste delle quote di emissione dell’EU ETS si sono svolte sulle tre piattaforme attive: la piattaforma nazionale tedesca (EEX DE), la piattaforma comune europea definitiva (EU CAP2), la quale ospita anche le sessioni separate per conto della Polonia (PL CAP2), gestita da EEX AG e la piattaforma nazionale del Regno Unito, gestita da ICE Future Europe (ICE UK).
Possono partecipare alle Aste CO2 i seguenti soggetti:
SACEE si occuperà della verifica e della raccolta dei dati necessari al calcolo delle emissioni di gas inquinanti, ossia:
SACEE può istruire la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a nome dei suoi clienti industriali. La domanda, che viene inviata all’autorità competente per via telematica, conterrà:
SACEE può occuparsi anche delle pratiche periodiche che riguardano l’autorizzazione, le sue eventuali modifiche o aggiornamenti, tra cui:
SACEE analizzerà quegli interventi, in accordo ai budget e ai target del cliente, che possano contribuire all’abbattimento delle emissioni di CO2. Tra questi ci saranno certamente:
SACEE potrà supportare i suoi clienti per l’accesso alla piattaforma EEX – European Energy Exchange, gestita attraverso il Joint Procurement Steering Committee di cui fanno parte tutti gli Stati Membri che hanno aderito a tale piattaforma: tutti tranne Germania, Regno Unito e Polonia. In particolare SACEE si occuperà delle seguenti attività:
Hai l’obbligo di partecipazioni alle Aste e vuoi un consulente che ti guidi per la compilazione e la gestione delle pratiche?
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