Le agevolazioni sulle accise dei prodotti energetici che l’industria utilizza per produrre, rientrano nell’ambito della riduzione dei costi dell’energia così come l’ottimizzazione dei contratti energetici. I benefici economici che derivano da questa attività di Energy Management si sommano a quelli ricavabili dall’efficientamento energetico.
Il servizio permette di ottenere l’esenzione o la riduzione del pagamento delle accise per l’impiego di prodotti energetici nei processi produttivi, anche retroattiva: si ha diritto infatti al rimborso di quanto versato fino a due anni precedenti la richiesta.
Un’impresa che impiega fonti energetiche tradizionali (energia elettrica, gas metano, gasolio, ecc…) per la sua attività è tenuta anche al pagamento delle accise. L’accisa è l’imposta indiretta gestita dall’Agenzia delle Dogane e destinata all’Erario.
Sulle accise legate alle fonti energetiche lo Stato riconosce la possibilità di accedere ad agevolazioni, detrazioni, esenzioni e altri benefici alle aziende che utilizzano i suddetti prodotti energetici per:
L’esenzione o comunque l’agevolazione sul pagamento dell’accisa è concessa a fronte dell’impiego di specifici prodotti energetici in determinati processi produttivi, ossia: gasolio, energia elettrica, gas, GPL, metano e olio BTZ.
A stabilirlo è il Decreto Legislativo 26/07 che recepisce la Direttiva Europea 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 e agisce in modifica del Testo Unico delle Accise (TUA – Decreto Legislativo 504/1995), corpus di riferimento per gli esercenti interessati dalle accise.
Analisi preliminare per valutare la fattibilità della richiesta d’esenzione o di agevolazione, utile a stabilire se all’azienda in esame spetta o meno il beneficio sulle accise derivanti dai prodotti energetici consumati e a stimarne l’entità del risparmio.
QUESTA ANALISI SI FORNISCE GRATUITAMENTE AI SOGGETTI INTERESSATI.
Analisi dei consumi pregressi degli ultimi anni e redazione dell’elenco delle utenze attive nell’ambito del processo, delle loro caratteristiche in termini di assorbimento e delle ore di utilizzo. Stesura della relazione tecnica asseverata comprensiva dei suoi allegati.
Assistenza ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane in fase di ispezione dell’impianto, attività questa necessaria ai fini del riconoscimento del diritto all’agevolazione per tutte le utenze identificate in fase di redazione della pratica.
Supporto all’azienda per la lettura dei contabilizzatori e per la scrittura del registro ai fini della tenuta contabile. Gestione della pratica di rendicontazione annuale.
In partership con studio tributario Deiure, Sacee aiuta i suoi clienti a recuperare l’addizionale provinciale relativa ai consumi di energia elettrica degli anni 2010 e 2011.
Fino all’anno 2011 i consumatori finali che registravano un consumo di energia elettrica fino a 200.000 kWh al mese, per utenze diverse da quelle domestiche, erano tenuti al versamento di un’imposta: l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Tale imposta rappresentava un gettito fiscale che lo Stato ha riconosciuto per molti anni alle amministrazioni locali, quali: comuni, provincie e regioni.
L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica variava da provincia a provincia, partendo da un minimo di 9,30 € fino ad un massimo di 11,40 € per GWh, che si traduce in una spesa di circa € 27.000 – € 30.000 all’anno per ciascun punto di consumo (POD) superiore ai 200.000 kWh/mese.
La sentenza della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019, n. 27099 ha stabilito l’illegittimità dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica pagata per il biennio 2010-2011, che era stata già abolita dal 2012 con un decreto del 5 gennaio di quell’anno. L’illegittimità è scaturita da un’indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo.
La sentenza menzionata ha disposto che per ottenere il rimborso dell’addizionale indebitamente pagata il consumatore finale può agire nei confronti del fornitore. Data la natura civilistica del rapporto tra Fornitore e Consumatore, l’azione si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento dell’indebito.
Per avviare la procedura di recupero di tali addizionali, basterà presentare a SACEE le fatture degli anni 2010 e 2011, e le relative bollette. Noi calcoliamo il rimborso cui avrebbe diritto il nostro cliente e, con il supporto dello Studio De Iure, inviamo la diffida al fornitore di energia che l’azienda aveva in quegli anni.
Purtroppo però, considerando la prescrizione dei 10 anni, il tempo per provare il recupero è molto poco. Consigliamo quindi di attivarsi subito contattandoci.
Due Società un unico obbiettivo:
Lo studio tributario DEIURE svolge attività di consulenza tributaria e societaria e si occupa di dare assistenza fiscale e legale agli aventi diritto dei crediti.
SACEE svolge attività di consulenza energetica e si occupa di dare assistenza tecnica per la raccolta documentale sulle bollette pregresse e il calcolo dei crediti spettanti.
Il servizio che permette di recuperare le accise sul gasolio consumato per autotrazione. Può essere recuperato fino a 0,21 € per ogni litro di gasolio consumato, retroattività di due anni.
La carbon tax autotrasportatori si riferisce al rimborso accise gasolio ed è contenuta nel Testo Unico delle Accise. Si tratta di un’agevolazione riconosciuta a seguito del pagamento dell’accisa versata sull’acquisto del gasolio, utilizzato per il trasporto di merci o persone. L’agevolazione gasolio consente di abbattere i costi di gestione e compensare il valore dell’accisa pagata.
l diritto al rimborso delle accise sul gasolio consumato è definito nell’art. 24-ter del Testo Unico delle Accise (TUA) e nel punto 4 della Tabella A.
La Legge di Stabilità 2016 decreta l’esclusione dal rimborso dei veicoli di classe euro 2 ed inferiori. L’eliminazione delle classi euro 3 e 4 è prevista, invece, dalla Legge di Bilancio 2020; la prima a partire dal 1° ottobre 2020, la seconda dal 1° gennaio 2021.
La richiesta di rimborso può essere inoltrata in via telematica o mediante modulo cartaceo anche da coloro che impiegano mezzi di proprietà, in leasing o a noleggio
Spetta alle imprese che impiegano mezzi di categoria pari o superiore a Euro 5:
Può essere recuperato 0,21 € per ogni litro di gasolio consumato, dunque:
Il recupero delle accise per il gasolio consumato per autotrazione prevede una retroattività di 24 mesi. Pertanto, le aziende interessate possono chiedere il rimborso delle accise anche per i consumi maturati nei due anni precedenti a quello corrente.
I rimborsi saranno erogati con cadenza trimestrale con compensazione in F24 o in denaro
Classe ambientale del veicolo e anno di immatricolazione sono informazioni che trovi consultando la carta di circolazione del mezzo.
Al punto V. 9 trovi la categoria di appartenenza, al punto B l’anno di immatricolazione.
Clicca sulle sezioni della tabella seguente e confronta il tutto con la carta di circolazione.
Ricorda: i mezzi di categoria euro 3 ed euro 4 sono esclusi dall’agevolazione
2005/55/CE B2 – 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 – 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C – 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C – 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C – 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C – 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 – 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) – 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A ) – 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B ) – 2008/74/CE rif. – 05/55/CE riga B2 – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
715/2007*692/2008 ( Euro 6 A ) – 715/2007*692/2008 ( Euro 6 B )
Analisi preliminare per valutare la fattibilità tecnico-economica della richiesta d’esenzione.
QUESTA ANALISI SI FORNISCE GRATUITAMENTE AI SOGGETTI INTERESSATI.
Confronto costante e diretto con l’ufficio delle Dogane competente per il protocollo e la gestione periodica dei rimborsi
Sacee attraverso un contratto di 24 mesi garantirà al proprio cliente le richieste a cadenza trimestrale.
Il professionista incaricato da Sacee assisterà le aziende durante i sopralluoghi del”Agenzia delle Dogane, sia in fase di istruttoria che in seguito.
Nessuna operazione impegnativa. Nessuno calcolo o richiesta da produrre. Nessuna richiesta da inviare a mezzo fax o raccomandata.
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