Dal 2023 è partita la fase di transizione del Superbonus da 110 % a 90 %. Da quest’anno l’agevolazione viene depotenziata con un sistema “a scalare” che modifica uno degli strumenti più espansivi e rivoluzionari introdotti nel settore edile.
Proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma con un’aliquota che si riduce nei successivi due anni, seguendo questo schema generale, con alcune eccezioni:
La detrazione relativa al Superbonus può essere fruita solo con la classica detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.
Il Superbonus è stato introdotto con l’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Si tratta di un beneficio fiscale che spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici.
La normativa, nell’ambito del Superbonus, ha introdotto due categorie di interventi, chiamandoli “trainanti” e “trainati”, che possono essere effettuati su edifici residenziali condominiali, unifamiliari e relative pertinenze. La regola è che deve essere realizzato almeno uno degli interventi “trainanti” per poter poi realizzare anche uno o più degli interventi “trainati”.
“le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Circ. n. 24/E del 2020
La maggiore aliquota, pari al 110% o a percentuali inferiori (a seconda), si applica solo se gli interventi «trainati» sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti».
SUPER ECOBONUS miglioramento di almeno due classi energetiche.
SUPER SISMABONUS non è prevista la riduzione di classe sismica rispetto al Sismabonus
DURATA DETRAZIONE = 5 ANNI
È richiesto il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi cd. “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi cd. “trainati”, ovvero ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi) fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo ddue classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:
I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Per soggetti IRES, si intende quelli passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società, come per esempio, le società di capitali, gli Enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società e simili.
Dal 2023 cambiano i requisiti di accesso al Superbonus per le villette. Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti Quater è possibile avere accesso al Superbonus al 90 % dal 1° gennaio 2023 per le villette o unità unifamiliari solo se:
La legge semplificazioni 2021 prevede un prolungamento dei termini per cambiare la residenza ai fini dell’accesso alle agevolazioni prima casa nel caso si effettuino interventi detraibili con il Superbonus.
Il nuovo comma 10-ter dell’art. 119 prevede infatti che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi trainanti, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.
BENEFICIARI | CONDIZIONI | TERMINE SOSTENIMENTO SPESE |
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CONDOMINI | Aliquota al 110%, se: delibera assembleare dei lavori prima del 19 novembre 2022 e CILAS al 31.12.2022 delibera assembleare dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e CILAS al 25.11.2022 richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione | 31 dicembre 2023 |
CONDOMINI | Se non ricorrono le condizioni precedenti, l’aliquota per le spese fino al 31 dicembre 2023 è al 90%. In ogni caso dal 31 dicembre 2023 scatta il decalage: 70% per spese sostenute nel 2024 65% per spese sostenute nel 2025 | 1°gennaio – 31 dicembre 2023 / 1°gennaio – 31 dicembre 2024 / 1°gennaio – 31 dicembre 2025 |
MINI CONDOMINI IN MONOPROPRIETÀ(edifici sino a 4 unità posseduti da una persona fisica) ONLUS, APS, ODV senza* i requisiti del co.10-bis, art. 119, DL 34/2020-legge 77/2020 (vedi la circolare di Agenzia delle entrate) | Aliquota al 110%, se: CILAS al 25 novembre 2022 Richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione | 31 dicembre 2023 |
MINI CONDOMINI IN MONOPROPRIETÀ(edifici sino a 4 unità posseduti da una persona fisica) ONLUS, APS, ODV senza* i requisiti del co.10-bis, art. 119, DL 34/2020-legge 77/2020 (vedi la circolare di Agenzia delle entrate) | Se non ricorrono le condizioni precedenti, l’aliquota per le spese fino al 31 dicembre 2023 è al 90%. In ogni caso dal 31 dicembre 2023 scatta il decalage: 70% per spese sostenute nel 2024 65% per spese sostenute nel 2025 | 1°gennaio – 31 dicembre 2023 / 1°gennaio – 31 dicembre 2024 / 1°gennaio – 31 dicembre 2025 |
Onlus, Aps, Odv con* i requisiti del co.10-bis, art. 119, DL 34/2020-legge 77/2020 | - | 31-dic-25 |
UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICIPLURIFAMILIARI | 30% dei lavori realizzato entro il 30 settembre 2022, l’aliquota resta al 110% | 31-mar-23 |
UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI | Aliquota al 90%, se: unità abitazione principale del proprietario/titolare di altro diritto reale beneficiario con reddito complessivo familiare ≤ 15.000 euro (“quoziente familiare”) | 1°gennaio – 31 dicembre 2023 |
IACP | - | 30-giu-23 |
IACP | Se al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento | 31-dic-23 |
Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche che vivono in:
Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende invece un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino, anche di proprietà non esclusiva.
Altra condizione fondamentale per l’accesso al bonus è che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.
A/1 – Abitazioni di tipo signorile
A/8 – Abitazioni in ville
A/9 (per le unità immobiliari non aperte al pubblico) – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.
EDIFICIO UNIFAMILIARE
+ pertinenze *
EDIFICIO MONOPROPRIETARIO
(da 2 a 4 unità) o CONDOMINIO
+Pertinenze *
CONDOMINIO (da 2 a 8 unita)
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
EDIFICIO UNIFAMILIARE
+ pertinenze *
EDIFICIO MONOPROPRIETARIO
(da 2 a 4 unità) o CONDOMINIO
+Pertinenze *
CONDOMINIO (da 2 a 8 unita)
ui = unità immobiliari;
ui* = unità immobiliari eccedenti le 8;
(*) Solo nel caso di condomini, concorrono al calcolo dei massimali anche le pertinenze, a patto che siano distintamente accatastate e che formino un corpo unico con il fabbricato. Queste si contano quindi come unità immobiliari.
Spese per la realizzazione di interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Le spese di efficientamento energetico previste dall’Ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, quali, tra gli altri, l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, le schermature solari, la building automation, etc.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati sugli edifici o sulle strutture pertinenziali.
Spese sostenute per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.
NON è OBBLIGATORIO che avvenga un miglioramento della classe di rischio sismico. Ma per il comma 1 bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 si stabilisce che la detrazione riguarda gli interventi di messa in sicurezza antisismica (art. 16 bis comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86) eseguiti solo su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (comma 1 bis) e 3 (comma 1 ter) ai sensi dell’O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003, e non 4.
Alcuni interventi:
Sono ammessi gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione, qualora si configurino come un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Secondo la risposta 175/2021 dell’ Agenzia delle Entrate, nel caso di Supersismabonus, a differenza del SuperEcobonus, sono ammesse all’incentivo anche le spese sostenute per l’ampliamento.
Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa è stato ridotto a 1.600 € per ogni kW di potenza nominale.
È giusto sottolineare come, interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di sistemi di monitoraggio sismico nel lungo periodo nonostante siano spesso citati come attività trainate rientrano di fatto nel medesimo limite di spesa dei 96.000 Euro in quanto ambedue riconducibili al medesimo Art. 16-bis del TIUR
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.
Ogni unità immobiliare ha diritto di detrarre una sola colonnina.
Per questo intervento ci sono due differenti limiti di spesa:
Ma
Accanto agli interventi direttamente associati all’efficientamento energetico, il Superbonus ingloba interventi che promuovono l’utilizzo delle energie rinnovabili.
Entra a fare parte degli interventi “trainati” quindi anche: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati sugli edifici o sulle strutture pertinenziali, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”.
TETTO DI SPESA: 48.000 €
Limite di spesa: 2.400 € x kW potenza nominale che corrispondono a 20 kW di potenza complessiva.
Se interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica: 16.000 € x kW potenza nominale
Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da “comunità energetiche rinnovabili” o di Autoconsumatori, costituite come enti non commerciali o condomìni.
Interessante è la possibilità di installare gli impianti fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’edificiooggetto di intervento di riqualificazione. (Risposta n. 171 dell’Agenzia delle Entrate)
L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Mentre per la potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96.000 euro.(Bonus Ristrutturazioni)
Il 110% viene assegnato per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
TETTO DI SPESA di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema
La detrazione relativa alle spese sugli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo dell’energia è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Inoltre, la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Progettazione
Progettazione in Bim
Avanzamento lavori dopo almeno il 30%
Collaudo e chiusura lavori
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