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Ecobonus & Superecobonus 100%

dipartimento energia
e acustica
dipartimento progettazione impianti
dipartimento progettazione architettonica
Bonus Fiscali

Un unico referente

Ogni anno vengono definite nuove forme di incentivazione o vengono modificate le specifiche di quelle in corso. In questo senso è importante per soggetti pubblici e privati tenersi sempre aggiornati sulle novità introdotte o mantenere un rapporto con un consulente, che come noi, conosce a fondo questa materia.

Grazie al proprio know-how l’area CEM di Sacee è in grado di guidare i propri clienti verso la forma di incentivazione adeguata e più conveniente.

CEM

  • definisce la forma di incentivazione più appropriata;
  • valuta l’entità degli incentivi;
  • cura ogni aspetto dell’iter per l’ottenimento degli incentivi;
  • istruisce la pratica e le procedure per  l’ottenimento degli incentivi;
  • gira al soggetto richiedente gli incentivi ottenuti secondo gli accordi contrattuali.

Ma non solo. Tramite i sui Dipartimenti di progettazione Sacee sarà in grado di seguirti dal concept al cantiere tenendo monitorato tutto il processo al fine di garantire il risultato del rientro dell’investimento.

Siamo coperti da un PRODOTTO ASSICURATIVO che copre tutte le attività professionali relative a Ecobonus, Sismabonus e Superbonus quali ad esempio:

  •  Pratiche autorizzative
  • Attestati di Prestazione Energetica
  • Asseverazioni della Congruità delle Spese
  • Asseverazioni che dimostrano che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici
  • Invio documentazione ad ENEA, Agenzia delle Entrate e altri Enti coinvolti

I NOSTRI SERVIZI

Valutazione Energetica

  • Due diligence
  • Sopralluoghi di verifica conformità dei dati acquisiti e rilievi in campo
  • Acquisizione dei consumi reali
  • Diagnosi energetica di progetto e valutazione interventi di retrofit
  • APE Convenzionale ante operam tramite software certificati
  • Verifica detrazioni fiscali e valutazione e valutazione requisiti tecnici
  • Asseverazione della classe di rischio allo stato di fatto

Progettazione

Progettazione

  • energetica
  • architettonica
  • impiantistica

Progettazione in Bim

  • Computo metrico estimativo e preventivi
  • Assistenza cessione del credito o sconto in fattura
  • Assistenza consulenza fiscale (produzione documentazione necessaria)
  • Asseverazione della congruità delle spese rispetto ai prezziari
  • Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati da trasmettere all’ENEA

DL e COLLAUDO

  • Piano delle sicurezze
  • Predisposizione, in caso di immobile vincolato, della documentazione per gli enti preposti.
  • Produzione SCIA edilizia
  • CILA
  • Richiesta permessi di costruzione (Se non sono presenti opere edili, es. sostituzione impianto generatore di calore, o anche cambio infissi non ve ne è l’obbligo)
  • Direzione lavori

Avanzamento lavori dopo almeno il 30%

  • Gestione SAL (intermedi) e computi metrici quantità realizzate
  • Invio telematico Enea modello asseverazioni
  • Preparazione Asseverazione stato avanzamento lavori (modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo) e invio all’ENEA

Collaudo e chiusura lavori

  • Preparazione Asseverazione fine lavori (modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20) e invio all’ENEA

Verso il Superbonus

  • Produzione APE post intervento
  • Supporto per il dialogo con l’Agenzia delle Entrate
  • Continuità supporto per la cessione del credito
  • Supporto per la produzione della documentazione per il Visto di Conformità
  • Nei casi specifici supporto per il dialogo con il GSE (nel caso esempio di installazioni di pannelli fotovoltaici l’energia non auto-consumata in sito deve essere ceduta alla rete)
Ecobonus

PER GARANTIRE L’EFFICIENZA ENERGETICA

L’ecobonus è un’agevolazione fiscale che consiste nella riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o delle imposte sul reddito delle società (Ires) che premia gli interventi di efficienza energetica degli edifici.

La Legge di bilancio 2020 ha prorogato la detrazione fino al 31 dicembre 2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

I soggetti beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni:
    • titolari di un diritto reale sull’immobile;
    • condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
    • gli inquilini
    • coloro che hanno l’immobile in comodato
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • gli Istituti autonomi per le case popolari che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing»;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Gli interventi principali

Le detrazioni sono riconosciute per:

  • Riqualificazione energetica globale
  • Intervento sull’involucro dell’edificio (coibentazione di pareti, soffitti, tetti e pavimenti)
  • Installazione pannelli solari
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
  • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti
  • Installazione di micro-cogeneratori o generatori ibridi
  • Acquisto installazione di finestre e infissi
  • Acquisto e posa in opera delle schermature solari

La detrazione Ecobonus 2020 scende in alcuni casi specifici, ad esempio la nuova detrazione per il BONUS CALDAIA che sarà il seguente:

  • detrazione 65%: se si installa una caldaia a condensazione di Classe A con contestuale istallazione di sistema di termoregolazione evoluti;
  • detrazione 50% se si istalla una caldaia a condensazione di Classe A;

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

La detrazione d’imposta  non è cumulabile  con  altre  agevolazioni fiscali previste  per  i medesimi  interventi  da  altre disposizioni  di  legge nazionali (quale, per esempio,  la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

ALIQUOTA
0 %

SERRAMENTI E INFISSI Max. 60.000 €
SCHERMATURE SOLARI Max. 60.000 €
CALDAIE A BIOMASSA Max. 30.000 €
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A Max. 30.000 €

ALIQUOTA
0 %

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Max. 100.000 €
MICROCOGENERATORI Max. 100.000 €
COLLETTORI SOLARI Max. 60.000 €
COIBENTAZIONE INVOLUCRO Max. 60.000 €
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A
(+sistema di termoregolazione evoluto) Max. 30.000 €
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE Max. 30.000 €
POMPE DI CALORE Max. 30.000 €
SCALDACQUA A PDC Max. 30.000 €
GENERATORI IBRIDI Max. 30.000 €
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION No limite

ALIQUOTA
0 %
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

Ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 € moltiplicato per il umero di unità immobiliari che compongono l’edificio

ALIQUOTA
0 %
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

Ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 € moltiplicato per il umero di unità immobiliari che compongono l’edificio

Il bonus unico condomini

Anche per il 2020 è in vigore il bonus unico condomini 2020, ossia, una detrazione fiscale per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 qualora finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico + riqualificazione energetica. Questa agevolazione oltre ad alzare la percentuale di detrazione consente di aprire un unico cantiere condominiale.

ALIQUOTA
0 %
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO

Ammontare complessivo delle spese non superiore a 136.000 € moltiplicato per il umero di unità immobiliariche che compongono l’edificio

ALIQUOTA
0 %
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

Ammontare complessivo delle spese non superiore a 136.000 € moltiplicato per il umero di unità immobiliariche che compongono l’edificio

I costi detraibili

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio  energetico, sia quelli per le prestazioni  professionali necessarie per realizzare dell’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Cessione del credito e sconto in fattura

L’articolo 121 del Decreto legge n. 34, convertito con modiche con la legge n. 77 del 17 luglio 2020, prevede che la detrazione spettante per definiti interventi (di cui al comma 2) possa essere tramutata in due opzioni:

  • nel cosiddetto “sconto in fattura”, fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto;
  • in un “credito d’imposta cedibile” di valore pari a quello della detrazione originaria che può essere ceduto a terzi.

La prima opzione, quella dello sconto in fattura, è gestita dal fornitore che esegue gli interventi; in pratica, nella fattura di vendita, che conterrà l’indicazione dell’importo della fornitura e dell’iva (calcolata sul totale della fornitura), a piè di documento il fornitore indicherà l’importo dello sconto applicato.

Il valore dello sconto sarà al massimo pari al corrispettivo dovuto.

I beneficiari della detrazione fiscale (i cliente finali) possono optare, in alternativa, per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, ma anche inferiore. La cessione può essere disposta in favore:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, che a loro volta potranno cedere il credito.
  • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.
Una super Efficienza

SUPER ECOBONUS 110%

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica. Inoltre a differenza del normale ecobonus le rate sono suddivise in 5 quote annuali e non più in 10.

Requisito base per ottenerle l’aliquota maggiorata è assicurare un doppio salto di classe energetica (tranne in alcuni casi specifici) all’edificio attraverso lanche l’uso congiunto degli interventi trainati e trainanti. Permanendo l’obbligo che sia sempre rispettata la regola della presenza d un intervento Trainante. (Scoprili)

Considerata la difficoltà di districarsi tra i numerosi paletti imposti dalla normativa, il legislatore ha previsto l’intervento obbligatorio di alcune figure professionali chiamate a verificare ed attestare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio.

In particolare, l’articolo 119, comma 11, dispone l’obbligo di acquisire:

  • Visto di conformità nei soli casi si usufruisca dello scont in fattura e della cessione del credito, il quale deve essere rilasciato in via telematica dagli intermediari abilitati quali dott. commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF.
  • l’asseverazione tecnica degli interventi di efficienza energetica, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e congruità delle spese sostenute in relazione degli interventi agevolati

Il Superecobonus è cumulabile con altre forme di incentivi qualora siano presenti interventi che rientrino in altre agevolazioni.

Nel caso in cui, infatti, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Se, invece, l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

  • Condomìni
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
  • Comunità energetiche rinnovabili (e non gli «Autoconsumatori di Energia rinnovabile che agiscono collettivamente») costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti

Inoltre i soggetti beneficiari devono al momento dell’avvio dei lavori:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario , nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o comodato

Gli interventi principali

In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Gli interventi di efficientamento energetico si differenziano per Trainanti e Trainati.

Gli interventi Trainanti sono gli interventi per i quali viene applicato il superbonus e solo in presenza di almeno uno di questi è possibile richiederlo.

Gli interventi trainanti

Isolamento termico

…delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda che rispettino i limiti di trasmittanza

REQUISITI
  • l progetto di riqualificazione deve rispettare tutti i requisiti richiesti dal DM 26/06/2015, in relazione alla categoria dei lavori – ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica.
  • I valori di trasmittanza delle strutture devono rispettare quanto indicato dal DM 26/01/2010.
  • È necessario eseguire la verifica di formazione di muffa nei ponti termici.
  • Il materiale isolante utilizzato deve rispettare i requisiti indicati dai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
LIMITI DI SPESA
  • 50.000 € x unità immobiliare in edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 € x unità immobiliare in condomini  da 2 a 8 UI
  • 30.000 € x unità immobiliare in condomini oltre 8 UI

Sostituzione di impianti di climatizzazione

Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati.

È possibile installare caldaie a condensazione, generatori a pompa di calore, apparecchi ibridi, micro-cogeneratori e collettori solari.

Solo per i comuni montani non metanizzati e non rientranti nelle procedure di infrazione dell’UE sulle emissioni di PM 10 è ammessa la sostituzione dell’impianto con teleriscaldamento o biomasse.

I nuovi impianti possono operare sia il riscaldamento sia il raffreddamento dell’edificio. (In caso di instalazione di pompe di calore reversibili)

LIMITI DI SPESA
  • 30.000 € x Edifici unifamiliari in edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
  • 20.000 € x unità immobiliare in condomini da 2 a 8 UI
  • 15.000 € x unità immobiliare in condomini oltre 8 UI

Oltre agli interventi trainanti, possono beneficiare della detrazione al 110%, gli interventi c.d. TRAINATI, soltanto se realizzati insieme (congiuntamente) ad uno degli interventi trainanti, descritti sopra. La maggiore aliquota si applica semprechè l’insieme delle attività permetta il miglioramento delle due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

LIMITE DI SPESA 60.000 €

SCHERMATURE SOLARI

LIMITE DI SPESA 60.000 €

COLONNINA DI RICARICA

LIMITE DI SPESA 3.000 €

CAMBIO IMPIANTO AUTONOMO

L’installazione di una nuova caldaia a condensazione è un intervento principale per il Superbonus solo in edifici condominiali o unifamiliari oppure in unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno. Nel caso di termoautonomi in condominio si considera subordinato.

LIMITE DI SPESA 30.000 €

BUILDING AUTOMATION

Installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation (BACS), che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

LIMITE DI SPESA Nessuno

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Installazione di pannelli solari fotovoltaici in edifici, connessi alla rete elettrica. L’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al GSE. (Sacee può gestire per te le pratiche relative) Contestualmente o successivamente possono essere istallati sistemi di accumolo per i quali è riconosciuta la detrazione del 110%

LIMITE DI SPESA

96.000 € x UI con limite massimo 2.400 € per ogni kW di potenza nominale

1.000 € per ogni kWh di capacità per i sistemi di accumulo

Gli edifici ammessi

  • Condominio per più del 50% residenziale. Se l’edificio condominiale non è prevalentemente residenziale, il Superbonus spetta soltanto ai proprietari o detentori di unità immobiliari residenziali che hanno sostenuto le spese per gli interventi sulle parti comuni.

L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su OGNI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua.

ll singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti  comuni  degli  edifici,  in  ragione  dei  millesimi  di  proprietà  o  dei  diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

In presenza di un “Condominio minimo” (con non più di 8 condomini) dove non vi è l’obbligo della nomina dell’amministratore con relativo codice fiscale costituito ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino incaricato che ha effettuato i connessi adempimenti.

Il Superbonus NON SI APPLICA agli edifici PLURIFAMILIARI con unico proprietario, questo perchè, l’edificio plurifamiliare deve essere costituito in condominio, cioè gli appartamenti devono appartenere a proprietari diversi.

  • Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. Per Edificio Residenziale unifamiliare si intende:
  • di proprietà esclusiva
  • funzionalmente indipendente: dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva
  • che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno: ad esempio, che disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva
  • destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare
  • Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze 
  • Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati)

Sono escluse:

  • A1 Abitazioni di tipo signorile -Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio
  • A8 Abitazioni in ville caratterizzate essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino
  • A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Per alcune tipologie di edifici valgono delle eccezioni:

Qualora l’edifici sia sottoposto a uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o per particolari vincoli per i quali siano vietati gli interventi Trainanti la detrazione del 110% si applica ugualmente, fermo restando l’obbligo del salto delle due classi energetiche.

Altre spese ammissibili

Per espressa previsione normativa, sono detraibili al 110%:

  • Le spese dovute per l’ottenimento delle attestazioni e delle asseverazioni;
  • spese per l’acquisto dei materiali;
  • spese relative alla progettazione e alle altre spese professionali collegate  (perizie, sopralluoghi etc);
  • spese relative al cantiere come l’installazione dei ponteggi e la tassa di occupazione del suolo pubblico necessaria per l’esecuzioine dei lavori;
  • Etc…

Alternative alle detrazioni

  • Il credito di imposta può essere PORTATO IN COMPENSAZIONE con tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve pagare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente quindi di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario. È previsto inoltre che per il superbonus non vi siano limiti alla compensazione: non si applica infatti il limite generale di compensazione normalmente fissato in 700 mila Euro.
  • Il credito di imposta può anche essere COMPENSATO CON I DEBITI FISCALI del contribuente, e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro.

PER LE SPESE 2020-2021 PER GLI INTERVENTI RIGUARDANTI IL SUPERBONUS, I SOGGETTI CHE SOSTENGONO LE SPESE POSSONO, ALTERNATIVAMENTE USUFRUIRE:

  • Il CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA A TERZI: persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
  • Per un contributo, sotto forma  di SCONTO IN FATTURA sul  corrispettivo  dovuto, di importo massimo non  superiore al  corrispettivo stesso,  anticipato  dal  fornitore di  beni  e servizi relativi agli interventi agevolati.
  • Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto  forma  di  credito  d’imposta di  importo  pari  alla detrazione  spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito egli altri intermediari finanziari

Come trasformare la detrazione in credito di imposta

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • L’opzione per lo sconto o per la trasformazione del credito di imposta, non deve essere esercitata una volta per tutte, infatti l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL).
  • I SAL non possono essere più di due. Il primo deve comprendere almeno il 30% dei lavori e il secondo il 60% degli stessi.
  • Nel casoo in cui più soggetti sostengano le spese per interventi realizzati sul medesimo immobile, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente delle detrazioni o scegliere le altre opzioni previste. (Come nel caso specifico dei condomini)
  • La richiesta va fatta telematicamente (anche attraverso intermediario abilitato) sulla piattaforma cessione dei crediti di Agenzia delle Entrate.
  • I soggetti cessionari dei crediti corrispondenti alle detrazioni per lavori eseguiti sulle parti condominiali degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) o ridurne il rischio sismico (sismabonus), possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), accettarli o rifiutarli.
  • Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.
  • In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.

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