Ogni anno vengono definite nuove forme di incentivazione o vengono modificate le specifiche di quelle in corso. In questo senso è importante per soggetti pubblici e privati tenersi sempre aggiornati sulle novità introdotte o mantenere un rapporto con un consulente, che come noi, conosce a fondo questa materia.
Grazie al proprio know-how l’area CEM di Sacee è in grado di guidare i propri clienti verso la forma di incentivazione adeguata e più conveniente.
Ma non solo. Tramite i sui Dipartimenti di progettazione Sacee sarà in grado di seguirti dal concept al cantiere tenendo monitorato tutto il processo al fine di garantire il risultato del rientro dell’investimento.
Siamo coperti da un PRODOTTO ASSICURATIVO che copre tutte le attività professionali relative a Ecobonus, Sismabonus e Superbonus quali ad esempio:
Progettazione per:
Predisposizione della documentazione di progetto e delle specifiche per il superbonus (da depositare verso lo sportello unico competente) quali:
Supporto per il dialogo con l’Agenzia delle Entrate
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta ai fornitori che hanno eseguito i lavori. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegue il passaggio di 1 o 2 classi di rischio inferiore.
La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:
È possibile applicare l’incentivo su:
Lr opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zzone sismiche 1,2 e 3.
In linea generale gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:
II sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione (risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018)
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure per l’Adeguamento antisismico , le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1 gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
Per gli interventi eseguiti sui condomini la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare (considerando anche le pertinenze autonomamente accatastate) per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
(Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Essa sarà attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea)
Oltre a quelli inerenti i lavori è possibile detrarre anche le spese necessarie per:
Interventi per la Riduzione di Rischio sismico degli edifici in zona 1, 2 e 3:
Chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a «rischio sismico 1», può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto:
Entro il limite massimo di spesa di 96.000 Euro.
Anche per il 2020 è in vigore il bonus unico condomini 2020, ossia, una detrazione fiscale per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 qualora finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico + riqualificazione energetica. Questa agevolazione oltre ad alzare la percentuale di detrazione consente di aprire un unico cantiere condominiale.
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)
Prima di tutto è necessario consultare un professionista che, una volta condotte le campagne di indagini sulle strutture e le indagini geotecniche, tramite le analisi previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni individuerà la classe di rischio sismico allo stato di fatto. Il professionista predisporrà quindi il progetto degli interventi di miglioramento sismico e la certificazione della classe di rischio allo stato di fatto e quella conseguibile con i lavori previsti.
L’iter edilizio del Sismabonus si avvia con la presentazione allo sportello unico della SCIA con il progetto di miglioramento sismico e le certificazioni delle classi di rischio pre/ post intervento secondo i modelli predisposti dal M.I.T nel DM 65/2017 (allegato B).
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato e la congruità dei costi sostenuti.
L’articolo 121 del Decreto legge n. 34, convertito con modiche con la legge n. 77 del 17 luglio, prevede che la detrazione spettante per definiti interventi (di cui al comma 2) possa essere tramutata in due opzioni:
La prima opzione, quella dello sconto in fattura, è gestita dal fornitore che esegue gli interventi; in pratica, nella fattura di vendita, che conterrà l’indicazione dell’importo della fornitura e dell’iva (calcolata sul totale della fornitura), a piè di documento il fornitore indicherà l’importo dello sconto applicato.
Il valore dello sconto sarà al massimo pari al corrispettivo dovuto.
I beneficiari della detrazione fiscale (i cliente finali) possono optare, in alternativa, per la cessione del credito di imposta di pari ammontare, ma anche inferiore. La cessione può essere disposta in favore:
Con il DECRETO RILANCIO 2020, per le spese relative agli interventi antisismici effettuate entro il 2021 limitatamente ad alcuni soggetti, la detrazione di imposta viene elevata al 110% con massimale di 96.000 a unità immobiliare indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio; è necessario oltre al visto di conformità rilasciato da un fiscalista (solo nel caso in cui si voglia usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura), e l’attestazione delle classi di rischio pre/ post intervento secondo le Linee Guida i modelli predisposte dal M.I.T con il DM 65/2017 anche l’attestazione da parte del progettista e della D.L. della congruità dei costi sostenuti.
I soggetti beneficari sono:
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti (gli interventi da simabonus sono tra questi) effettuati dal condominio sulle parti comuni. Sarà possibile ammetterli alla detrazione qualora la superficie delle unità residenziali sia superiore al 50% rispetto la superficie totale.
I lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus al 110%:
I lavori di miglioramento sismico fanno da interventi trainanti per le seguenti tipologie di intervento:
Per l’installazione di pannelli fotovoltaici deve essere prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Con i limiti di spesa indicati per il SuperEcobonus
Il Supersismabonus, come il Sismabonus, vale anche per le seconde case.
Inoltre, con il cosiddetto “Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche” è prevista l’estensione dell’agevolazione Supersimsmabonus per gli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2, e 3 (quest’ultime due zone a seguito della disposizione introdotta dal DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentita dalle norme urbanistiche.
L’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori. In pratica, salvo precisazioni e modifiche al D.L. Rilancio in fase di conversione in legge, le modalità operative previste sono quelle del Sismabonus.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinariamente dal Tuir è elevata al 90%.
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per il sismabonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. In caso però di cessione del credito.
Il visto di conformità è rilasciato:
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (TECNICI ABILITATI) della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato
L’asseverazione riguarda l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese, viene effettuata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori, collaudo statico. Viene depositata allo sportello unico competente (articolo 5 del dpr 380/2001).
Per poter rilasciare l’asseverazione, i tecnici devono essere abilitati alla progettazione di edifici e impianti ed essere iscritti nei relativi ordini e collegi professionali. Rientrano in queste caratteristiche gli ingegneri, gli architetti e, a determinate condizioni, i geometri.
IMPORTANTE: I professionisti che sono chiamati a rilasciare le attestazioni o asseverazioni, sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. L’assicurazione per la responsabilità civile da parte del/i professionista/i incaricato/i, quindi, deve riferirsi ad un valore non inferiore ai 500.000 euro.
Non sai quale incentivo può agevolarti?
Quale documentazione predisporre e cerchi un professionista abilitato che sappia guidarti tra i diversi meccanismi incentivanti per l’edilizia?
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