Il Sismabonus è una detrazione fiscale prevista per gli interventi di adeguamento antisismico realizzati negli immobili sia residenziali che produttivi. Nel Sismabous si parla sia di miglioramento sismico che di adeguamento sismico, ma cosa vogliono dire? Il “miglioramento sismico” comprende tutte le attività che migliorano la sicurezza sismica davanti a un evento sismico. Invece, per “adeguamento sismico” si intende il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto dalla normativa per le nuove costruzione in ambito sismico.
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto anche per quest’anno la proroga del Sismabonus. Per comprendere meglio il suo funzionamento, occorre fare una distinzione tra l’applicazione delle diverse aliquote.
Infatti, il Sismabonus ordinario prevede una detrazione minima del 50%, che può aumentare fino all’80% se diminuiscono le classi di rischio sismico e fino all’85% se i lavori vengono effettuati in un condominio.
Possessori e detentori dell’immobile:
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Oltre ai soggetti appena elencati, hanno diritto alla detrazione anche i seguenti soggetti, purché partecipino nelle spese (e cioè siano intestatari di bonifici/fatture):
Il bonus riguarda tutti gli immobili di tipo abitativo, prima e seconda casa.
Inoltre, è possibile detrarre le spese per interventi volti al miglioramento sismico di edifici utilizzati per attività produttive. In pratica, nelle unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Dunque, il concetto di attività produttiva va assunto nella sua accezione più ampia. Difatti, all’interno della risoluzione 22/E del 12 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate, un contribuente alla richiesta di accesso al sismabonus per interventi eseguiti su un ufficio ha ricevuto esito positivo.
Attenzione, gli immobili devono ricadere nelle zone ad alta pericolosità (1 e 2) e nella zona 3. Non possono accedere al bonus gli immobili ricadenti nella zona 4.
Tra le spese detraibili abbiamo:
E’ possibile sfruttare il bonus anche in caso di demolizione e ricostruzione. Le spese riguardanti una demolizione e ricostruzione di edifici possono essere agevolate, qualora l’intervento ricada in Ristrutturazione edilizia e non in Nuova costruzione.
Quindi, per ottenere la detrazione, è necessario che dal titolo amministrativo, che autorizza i lavori, risulti che l’opera consista in un intervento di Ristrutturazione edilizia e non in un intervento di Nuova costruzione nel caso di miglioramento sismico (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).
È prevista la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2
e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Vale il principio sottolineato dalla circolare n. 19/E del 2020, per cui la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6).
Soggetti: IRPEF IRES
Ripartizione: 10 anni
Cessione o Sconto: Si con titolo edilizio entro il 15/02/2023
75% | 85% |
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136.000 € x UI INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI | 136.000 € x UI INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA > 25% SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE DI 1 CLASSE DI RISCHIO SISMICO | COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA > 25% SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE DI 2 O PIÙ CLASSI DI RISCHIO SISMICO |
L’Enea ha precisato che, per beneficiare della maggior detrazione, gli interventi, oltre al miglioramento sismico (riduzione di 1 o 2 classi), devono rispettare anche i requisiti energetici previsti per ottenere la detrazione Ecobonus «maggiorata» del 70% o del 75% (Cfr. Vademecum aggiornato al 30.03.2018).
Gli interventi di riqualificazione realizzati sulle parti comuni degli edifici, finalizzati al risparmio energetico, agevolabili ai sensi del citato comma 2-quater.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, sono quelli che:
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