DECRETO FER 2

L’obiettivo del Decreto FER 2 è ambizioso: incentivare la realizzazione di una capacità complessiva di 4,6 GW di nuovi impianti rinnovabili entro il 31 dicembre 2028. Per raggiungere questo traguardo, dunque, la Commissione Europea ha valutato un regime di sostegno economico pari a 35,6 miliardi di euro. Questa ingente somma servirà a sostenere l’installazione di impianti che, sebbene innovativi, presentano costi di esercizio particolarmente elevati.

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  • Pratiche di connessione alla rete elettrica nazionale
  • Iter per l’ottenimento degli incentivi verso il GSE
  • Pratiche e rapporti verso le Dogane
  • Burocrazia durante l’esercizio dell’impianto
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descrizione

Il Decreto FER 2 è l’atto ministeriale che promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili “innovativi” o “caratterizzati da costi di esercizio elevati” attraverso un sistema incentivante dedicato. Per la precisione il testo fa riferimento a:

  • Impianti solari termodinamici dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni m2 di superficie captante se tale superficie è superiore a 50.000 m2; oppure non inferiore a 0,4 kWh termici per ogni m2 di superficie captante se compresa tra 10.000 e 50.000 m2;
  • Impianti geotermoelettrici a emissioni nulle;
  • Impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni per l’abbattimento delle emissioni;
  • Impianti a biomassa in cui l’energia termica prodotta è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
  • Impianti a biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della biomassa, la cui energia termica prodotta sia prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
  • Impianti fotovoltaici galleggianti, sia in mare che nelle acque interne;
  • Impianti eolici in mare, sia a fondamenta fissa che galleggianti;
  • Impianti per la produzione di energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.

Il DM FER 2 cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2028.

I Requisiti

L’accesso agli incentivi è legato alla partecipazione a procedure pubbliche competitive indette dal GSE nel quinquennio 2024-2028, per una serie di contingenti di potenza. 

ProceduraImpiantoCategoriaPotenzaContingenti tot. disp. 24-28 (MW)
Tipo ABiogas BiomasseNuovi ImpiantiP≤300 P≤1.000150
Tipo BSolare termodinamico piccola tagliaNuovi impiantiP≤3005
Tipo B-1 Solare termodinamico media/grande tagliaNuovi impianti300<P≤15.00075
Tipo CGeotermico tradizionale con innovazioniNuovi impiantitutte le potenze100
Tipo C-1Geotermico a emissioni nulleNuovi impiantiTutte le potenze60
Tipo DFotovoltaico floating su acque interneNuovi impiantitutte le potenze50
Tipo EFotovoltaico off-shore floating Energie marineNuovi impiantitutte le potenze200
Tipo E-1Eolico off-shoreNuovi impiantitutte le potenze3.800
Tipo FGeotermico tradizionale con innovazioniRifacimentotutte le potenze150
Procedure di accesso

I soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

Le tariffe di riferimento 2024 sono:

  • per il biogas 233 euro/MWh;
  • per la geotermia tradizionale 100 euro/MWh;
  • per la geotermia a emissioni zero 200 euro/MWh;
  • per le biomasse 246 euro/ MWh per gli impianti fino a 300 kW, 185 euro/ MWh per quelli di potenza superiore;
  • per l’eolico offshore 185 euro/MWh se a fondamenta fisse, 105 euro/MWh se galleggiante;
  • per l’energia marina 180 euro/MWh;
  • per il fotovoltaico galleggiante 90 euro/MWh con impianti fino a 1000 kW di potenza e 75 euro/MWh per quelli di potenza superiore.

In esito ad ogni procedura, il GSEforma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante.

cumulabilità

Il testo del Decreto FER 2 evidenzia alcuni casi in cui i nuovi incentivi sono cumulabili con altri contributi. Nel dettaglio i meccanismi di aiuto devono rientrare in una delle seguenti categorie:

  1. esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
  2. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  3. agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

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