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Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

Il nostro servizio

Sacee, come ESCo e Società di Ingegneria può fornire ai propri clienti un pacchetto di servizi a 360°.

Un progetto pensato su misura, sulle esigenze del cliente in ambito di:

  • Efficienza energetica delle sedi produttive.
  • Risparmio energetico generato dal processo industriale.

La certificazione tecnica:

  • ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
  • Redazione della Perizia tecnica Asseverata.

La presentazione della richiesta di accesso al meccanismo al GSE come soggetto delegato..

La gestione di tutto l’iter documentale a portale GSE.

Menù
cos’è?

In linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni, digitale ed energetica.

  • Il Piano Transizione 5.0, istituito dall’art. 38 del nuovo decreto PNRR (L. 19/2024), è un incentivo per:
    l’innovazione digitale;
  • la sostenibilità;
  • l’efficienza energetica delle imprese di qualsiasi dimensione, settore di attività o regime fiscale.
Cosa si può ottenere

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, fino ad esaurimento fondi, che copre fino al 45% delle
spese sostenute per nuovi investimenti in beni materiali e immateriali:

  1. strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B della L. 232/2016;
  2. interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si richiede che uno dei beni strumentali sia in grado di abilitare il risparmio energetico almeno nei minimi
fissati.

Per ottenere l’incentivo, è necessario conseguire una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 purché entro il 31.12.2025.

È utilizzabile nei limiti previsti dal comma 72 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, per il quale, il limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24, o rimborsabili, ai soggetti intestatari di conto fiscale, viene elevato a 2 milioni di euro.

L’importo eventualmente non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 si potrà portare in avanti e sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Chi ne beneficia

Imprese di qualsiasi dimensione, settore di attività o regime fiscale.

  • Imprese residenti in Italia;
  • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che nel 2024-2025 pongano in essere
    nuovi investimenti in strutture produttive in Italia, con progetti di innovazione che riducano i
    consumi energetici
Il caso delle energivore

Il decreto attuativo adotta un compromesso per includere le imprese energivore inizialmente tenute fuori, lasciando in via generale i vincoli UE, ma introducendo un’ampia serie di deroghe che riguardano 4 tipi di attività: 

  1. quelle direttamente connesse ai combustibili fossili
  2. quelle che rientrano nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas effetto serra
  3. le attività connesse alle discariche dei rifiuti, agli inceneritori
  4. quelle che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Un’ampia deroga riguarda poi tutte quelle imprese, inizialmente escluse, che gestiscono impianti in concessione, se gli investimenti costituiscono un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi economici che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

Due nuove linee di investimento
SISTEMI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIE

Il piano include incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi per l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

REQUISITI MINIMI

  • 21,5% di efficienza
  • PRODUZIONE IN UE

MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA DEL:

  • 120% per moduli con celle di efficienza almeno 23,5%
  • 140% per moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem,con efficienza almeno 24%
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le spese per la formazione del personale sono ammesse se rientrano nell’ambito dell’utilizzo dei beni strumentali oggetti del credito, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, fino a un massimo di 300 mila euro.

I percorsi formativi devono durare almeno 12 ore, con moduli chiave.

Le spese di formazione agevolabili includono:

  • Spese per i formatori, vale a dire i costi relativi ai formatori esterni all’impresa, che devono essere erogati da soggetti accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma, università pubbliche e private, enti pubblici di ricerca, fondi interprofessionali, soggetti con certificazione di qualità Uni En ISO 9001 settore EA 37, competence center, European digital innovation hub, e Istituti Tecnologici Superiori.
  • Costi di esercizio collegati, sono incluse le spese di viaggio, i materiali didattici e le forniture direttamente attinenti al progetto formativo. Inoltre, sono ammessi i costi di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
  • Spese per consulenze relative ai servizi connessi alla pianificazione, gestione e valutazione del progetto di formazione.
  • Spese per il personale ossia i costi del personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, calcolati sulla base delle ore o giornate di partecipazione alla formazione.
ALIQUOTE
RIDUZIONE DEI CONSUMI A LIVELLO DI STABILIMENTOTRA IL 3% e il 6%DAL 3% al 10%OLTRE IL 10%
Fino a 2,5 milioni35%40%45%
Da 2,5 a 10 milioni15%20%25%
Da 10 milioni a 50 milioni5%10%15%
RIDUZIONE DEI CONSUMI A LIVELLO DI PROCESSO PRODUTTIVOTRA IL 5% e il 10%DAL 10% al 15%OLTRE IL 15%
Fino a 2,5 milioni35%40%45%
Da 2,5 a 10 milioni15%20%25%
Da 10 milioni a 50 milioni5%10%15%
certificazioni

L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione al GSE di una richiesta per via telematica, mezzo portale, con allegate apposite certificazioni che attestano:

  • EX ANTE, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
  • EX POST, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quantoprevisto dalla certificazione ex-ante.

TRA I SOGGETTI ABILITATI :

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) come Sacee certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Inoltre si dovrà provvedere a:

  • una certificazione a cura del revisore dei conti, del tutto simile a quella prevista per R&S e per la quale, le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere € 5.000 al credito.
cumulabilità

Il Piano Transizione 5.0 stabilisce specifiche regole per la cumulabilità con altri incentivi già esistenti, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un uso efficiente delle risorse disponibili. Ecco come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi:

  • Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, come definito dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  • Il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, a condizione che questo cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Questo significa che le imprese possono beneficiare di più incentivi contemporaneamente, purché la somma degli incentivi non superi l’importo totale degli investimenti effettuati. Nel calcolo del beneficio complessivo occorre tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
  • La versione finale del decreto attuativo ha rimosso l’ipotesi di cumulabilità con altre misure finanziate da risorse europee

Hai in mente un progetto di riqualificare e vorresti capire come sfruttare incentivi e detrazioni fiscali in un mix cucito su misura?